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Requisiti per l'esercizio dell'attività agrituristica
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L'attività agrituristica può essere attivata da:
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I requisiti del biennio e del corso possono essere in capo, oltre al titolare e al legale rappresentante, alle seguenti figure:
a) partecipi nelle imprese familiari;
b) soci nelle società di persone;
c) amministratori e/o soci persone fisiche muniti di apposita delega nelle società di capitali.
L'esenzione all'obbligo del corso è prevista per i laureati in agraria o in possesso di titoli equipollenti.
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Cosa è necessario fare per attivare un’attività agrituristica
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Quali attività possono essere praticate da un’azienda agrituristica
fermi restando i limiti, a seguito d'istruttoria in capo agli Enti delegati:
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Le denominazioni agriturismo o simili, sono riservate alle attività che vengono svolte da operatori in possesso dei titoli per l'avvio dell'esercizio.
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Soggetti coinvolti:
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Regione del Veneto
Area Programmazione e Sviluppo Strategico
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione
U.O. Promozione
Via Torino 110, 30172 Mestre - Venezia
Tel. 041 2795487-5456 E mail: pec: promoeconomia@pec.regione.veneto.it
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COMUNI
Il Comune, ha la funzione di ricezione della SCIA (segnalazione certificata d'inizio attività ) presentata dall'impresa.
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ASSOCIAZIONI AGRITURISTICHE
Emanazione diretta delle Associazioni agricole, hanno il compito di assistenza, promozione e tutela dell'attività agrituristica esercitata dai loro associati. Tali Associazioni, per l'agriturismo, sono così denominate:
Agriturist • Agrivacanze • Terranostra • Turismo Verde
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Riferimenti normativi
Delibera n.610 del 05 maggio 2016 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Testo unico e coordinato delle disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento delle attività di agriturismo. Sostituzione Allegato B "Manuale operativo per l'agriturismo" alla Deliberazione n. 502 del 19/04/2016. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7, articolo 7." N.B. sostituisce ALLEGATO B della Delibera n.502 del 19 aprile 2016
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Delibera n. 502 del 19 aprile 2016 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Testo unico e coordinato delle disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento delle attività di agriturismo. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7, articolo 7."
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Nel caso di aziende con terreni in ambiti agrari contigui ad altre province venete sarà possibile utilizzare i prezzi di riferimento proposti da tali province a condizione che ciò riguardi tutti i prodotti utilizzati per la preparazione dei pasti/spuntini.
Non sono stati inseriti nelle rilevazioni i prezzi delle produzioni tipiche riconosciute DOP, IGP, DOC, DOCG e le produzioni biologiche.
Le aziende che realizzano tali produzioni certificate così come le aziende con produzioni particolari, tradizionali o con lavorazioni esclusive consolidate e comprovabili, potranno in ogni caso proporre quotazioni diverse purché documentabili da fonte certa.
Ovviamente tali particolarità produttive dovranno essere ben presenti nell’offerta aziendale e saranno poi verificate in sede di controllo.
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Prezzi per la compilazione della tabella B
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Altre informazioni reperibili sul sito Piave Veneto
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