IGT dei vini “delle Venezie”

Categoria: 
Prodotti tipici



Foto IGT dei vini “delle Venezie”

Area di produzione
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con la indicazione geografica tipica “delle Venezie” comprende, per la regione Veneto l’intero territorio amministrativo delle provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza. Per la regione Friuli-Venezia-Giulia l’intero territorio amministrativo delle provincie di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste. Per la provincia autonoma di Trento vari comuni.

Ambito agricolo e paesaggio diversificati
al variare dell’area di appartenenza dei comuni


Denominazione
La indicazione geografica tipica “delle Venezie”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste, e riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.La indicazione geografica tipica “delle Venezie” è riservata ai seguenti vini:
– bianchi, anche nella tipologia frizzante;
– rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
– rosati, anche nella tipologia frizzante.
I vini a indicazione geografica tipica “delle Venezie” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vitigni composti, nell’ambito aziendale, da uno più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trento, per tutte le provincie della regione Veneto, per tutte le provincie della regione Friuli-Venezia Giulia. Per quanto concerne la provincia autonoma di Trento: la indicazione geografica tipica “delle Venezie” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay, Pinot grigio, Merlot, Cabernet è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vitigni composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trento, fino a un massimo del 15%.Per quanto concerne la regione Veneto: la indicazione geografica tipica “delle Venezie” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay, Durella Garganega, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malvasia (da Malvasia istriana), Moscato bianco, Moscato giallo, Muller Thungana, Pinella, Pinot bianco, Pinot grigio, Prosecco, Riesling renano, Riesling italico, Sauvignon, Tocai italico (da Tocai friulano), Traminer, Verdiso, Verduzzo, (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano), Vespaiola, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Franconia, Incrocio M 2.15, Malbech, Marzemino, Merlot, Pinot nero, Raboso Piave, Raboso Veronese, Refosco dal peduncolo rosso è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell’ambito aziendale, per almeno dall’85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per ciascuna provincia della regione Veneto, fino a un massimo del 15%.

Particolarità ambientale
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini devono essere quelle tradizionali della zona.

Profilo merceologico e caratteristiche al consumo
Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica “delle Venezie” devono assicurare ai vini il titolo alcolimetrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.
I vini a indicazione geografica tipica “delle Venezie”, con o senza la specificazione del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono assicurare i titoli alcolimetrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa. Alla indicazione geografica tipica “delle Venezie” è vietata qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purchè non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Ai sensi dell’art. 7 punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l’indicazione geografica tipica “delle Venezie” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato e iscritti negli albi dei vitigni dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie del disciplinare.

Storia e tradizione
I vitigni considerati sono presenti già storicamente nelle varie aree di produzione e hanno ottenuto il riconoscimento della indicazione geografica tipica vini “delle Venezie” dal 1995 tramite il disciplinare di produzione.

Tecnica produttiva
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell’uva in vino finito per il consumo non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.

Disponibilità e mercato
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve essere superiore - per i vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie", nelle tipologie bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno - a tonellate 19,5 ad eccezione dei vitigni: Cabernet franc, Chardonnay, Incrocio Manzoni 6.013, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot Nero, Riesling Renano, Sauvignon, per i quali non deve essere superiore a tonnellate 16.

Tab. 1
Tipologia nella provincia di Venezia

Chardonnay

Incrocio Manzoni 6.0.13

Pinot bianco

Pinot grigio

Riesling italico e renano

Sauvignon

Muller Thurgau

Verduzzi trvigiano e friulano

Traminer

Malvasia

Cabernet franc

Pinot nero

Ancellotta

Franconia

Marzemino

Merlot

Raboso piave e veronese

Refosco

Cabernet sauvignon

Malbech

Cabernet

Bianco

Rosato

Novello

Rosso

 


Caratteristiche nutrizionali
Composizione e valori nutritivi in 100 grammi di prodotto (valori medi)
Vino Bianco

Acqua % 88
Proteine gr. 0,22
Lipidi gr. 0
Potassio gr. 93
Magnesio gr. 8,3
Valore energetico kcal 78
Valore energetico kj 326
Etanolo gr. 9,5

Vino Rosso

 

 

Acqua % 89
Proteine gr. 0,15
Lipidi gr. 0
Potassio gr. 82
Magnesio gr. 10
Valore energetico kcal 70
Valore energetico kj 293
Etanolo gr. 8,4