IGT dei vini del Veneto

Area di produzione
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con la indicazione geografica tipica “Veneto” comprende l’intero territorio amministrativo delle provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, nella regione Veneto.

Ambito agricolo e paesaggio diversificati
al variare dell’area di appartenenza dei comuni


Denominazione
La indicazione geografica tipica “Veneto” è riservata ai seguenti vini:
– bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
– rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
– rosati, anche nella tipologia frizzante.
I vini a indicazione geografica tipica “Veneto” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per le provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, nella regione Veneto.
L’indicazione geografica tipica “Veneto” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o di sinonimi relativi: Chardonnay, Durella, Garganega, Incrocio M. 6.0.13, Malvasia, (da Malvasia Istrana), Moscato bianco, Moscato giallo, limitatamente alla provincia di Padova, Muller Thurgau, Pinella, Pinot bianco, Pinot grigio, Prosecco, Riesling renano, Riesling italico, Sauvignon, Tocai italico (da Tocai friulano), Traminer, Verdiso, Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano) Vespaiola, Barbera, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Corvina, Franconia, Groppello (da Groppello gentile) limitatamente alla provincia di Vicenza, Incrocio M. 2.15, Malbech, Marzemino, Merlot, Molinar, Pinot nero, Raboso Piave, Raboso Veronese, Refosco dal peduncolo rosso, Rondinella, Sangiovese, Tocai rosso, Trebbiano (da Trebbiano toscano e Trebbiano di Soave), Teroldego, – è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere da sole o congiuntamente alla produzione dei mosti e vini sopra indicati le uve dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per le rispettive provincie citate fino a un massimo del 15%.
I vini a indicazione geografica tipica “Veneto” con la specificazione di uno dei vitigni citati, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Particolarità ambientale
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini devono essere quelle della zona.

Profilo merceologico e caratteristiche
al consumo

I vini a indicazione geografica tipica “Veneto” anche con la specificazione del vitigno, a eccezione della tipologia passito, all’atto dell’immissione al consumo devono avere i titoli alcolimetrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa.
Alla indicazione geografica tipica “Veneto” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Ai sensi dell’art.7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.164, l’indicazione geografica tipica “Veneto” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al disciplinare.

Storia e tradizione
I vitigni considerati sono presenti già storicamente nelle aree di produzione e hanno ottenuto il riconoscimento della indicazione geografica tipica vini “Veneto” dal 1995 tramite disciplinare di produzione.

Tecnica produttiva
Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica “Veneto” devono assicurare ai vini il titolo alcolimetrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.
La resa massima dell’uva in vino finito pronto per il consumo non deve essere superiore al 50% per la tipologia passito.

Disponibilità e mercato
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a indicazione geografica tipica “Veneto” bianco, rosso e rosato a tonnellate 21, anche con la specificazione del vitigno, a eccezione dei vitigni: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling renano, Cabernet franc, Traminer, Incrocio M. 6.013, Sauvignon, per i quali non deve essere superiore a tonnellate 16.