Area di produzione
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con la indicazione geografica tipica “Veneto orientale” rientra nelle provincie di Venezia e di Treviso. Tale zona risulta delimitata come appresso: per la provincia di Venezia, l’area orientale della provincia di Venezia fino al fiume Dese e al punto di intersezione dello stesso con il confine della provincia di Treviso. Per la provincia di Treviso l’intero territorio amministrativo dei comuni di Motta di Livenza e di Meduna di Livenza.
Ambito agricolo e paesaggio diversificati
al variare dell’area di appartenenza dei comuni
Denominazione
La indicazione geografica tipica “Veneto orientale” è riservata ai seguenti vini:
– bianchi, anche nella tipologia frizzante;
– rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
– rosati, anche nella tipologia frizzante.
I vini a indicazione geografica tipica “Vento orientale” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per le rispettive provincie di Venezia e Treviso.
La indicazione geografica tipica “Veneto orientale” con la specificazione di uno sei seguenti vitigni o sinonimi relativi: Chardonnay, Incrocio M. 6.0.13, Malvasia (da Malvasia Istrana), Muller Thurgau, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling renano, Riesling italico, Sauvignon, Tocai italico, (da Tocai friulano), Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano), Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Franconi, Malbech, Marzemino, Merlot, Pinot nero, Raboso Piave, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso, Tocai rosso, Ancellotta, Traminer aromatico è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vitigni composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per le rispettive provincie di Venezia e Treviso fino a un massimo del 15%.
I vini a indicazione geografica tipica “Veneto orientale” con la specificazione di uno dei vitigni sopracitati, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa.
Particolarità ambientale
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini sopracitati devono essere quelle tradizionali della zona.
Profilo merceologico e caratteristiche
al consumo
Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica “Veneto orientale” seguiti o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolimetrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.
I vini a indicazione geografica tipica “Veneto orientale” anche con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono assicurare i titoli alcolimetrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa.
Alla indicazione geografica tipica “Veneto orientale” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell’art. 7 punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l’indicazione geografica tipica “Veneto orientale” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato, e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.
Storia e tradizione
I vitigni considerati sono presenti già storicamente nelle aree di produzione e hanno ottenuto il riconoscimento della indicazione geografica tipica vini “Veneto orientale” dal 1995 tramite disciplinare di produzione.
Tecnica produttiva
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.
Disponibilità e mercato
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve essere superiore – per i vini a indicazione geografica tipica “Veneto orientale” bianco rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno – a tonnellate 21, a eccezione dei vitigni: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Cabernet franc, Riesling renano, Traminer, Incrocio M 6.0.13, Sauvignon, per i quali non deve essere superiore a tonnellate 16.
Tipologia |
Chardonnay |
Incrocio Manzoni 6.0.13 |
Pinot bianco |
Pinot grigio |
Riesling italico e renano |
Sauvignon |
Muller Thurgau |
Verduzzi trvigiano e friulano |
Traminer |
Malvasia |
Cabernet franc |
Pinot nero |
Ancellotta |
Franconia |
Marzemino |
Merlot |
Raboso piave e veronese |
Refosco |
Cabernet sauvignon |
Malbech |
Cabernet |
Bianco |
Rosato |
Novello |
Rosso |
Caratteristiche nutrizionali
Composizione e valori nutritivi in 100 grammi di prodotto (valori medi)
Vino Bianco
Acqua |
% 89 |
Proteine |
gr. 0,15 |
Lipidi |
gr. 0 |
Potassio |
gr. 82 |
Magnesio |
gr. 10 |
Valore energetico |
kcal 70 |
Valore energetico |
kj 293 |
Etanolo |
gr. 8,4 |
Vino Rosso
Acqua |
% 89 |
Proteine |
gr. 0,22 |
Lipidi |
gr. 0 |
Potassio |
gr. 93 |
Magnesio |
gr. 8,3 |
Valore energetico |
kcal 70 |
Valore energetico |
kj 326 |
Etanolo |
gr. 9,5 |