Autorizzazioni integrate ambientali zootecniche

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è l'autorizzazione di cui necessitano alcune aziende per uniformarsi ai principi di Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) dettati dall'Unione europea a partire dal 1996. Da allora il quadro normativo di riferimento per le AIA è comune in tutta Europa: venne inizialmente istituito con la Direttiva 96/61/CE, riscritto dalla Direttiva 2008/1/CE e poi confluito nella Direttiva emissioni industriali (IED, Dir. 2010/75/UE).

L'AIA è necessaria per l'esercizio di alcune tipologie di installazioni produttive che possono produrre danni ambientali significativi; è integrata nel senso che nelle relative valutazioni tecniche sono considerati congiuntamente i diversi danni sull'ambiente causati dall'attività da autorizzare, nonché tutte le condizioni di funzionamento dell'installazione, perseguendo quindi una prestazione ambientale ottimale. Tale obiettivo è tipicamente raggiunto con l'individuazione e l'adozione delle migliori tecniche disponibili (MTD, o BAT, (Best Available Techniques), ovvero le tecniche impiantistiche, di controllo e di gestione che, tra quelle tecnicamente realizzabili nello specifico contesto ed economicamente sostenibili a livello di settore, garantiscono prestazioni ambientali ottimali in un'ottica integrata.

 

Devono ottenere l’AIA gli impianti per l’allevamento intensivo di suini e pollame con potenzialità produttiva massima superiore a:

  • 40.000 posti di pollame
  • 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg) o,
  • 750 posti di scrofe

 

Riferimenti normativi

Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento.

Il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme in materia ambientale”, in particolare riferimento al Titolo III – bis / Autorizzazione Integrata Ambientale, come introdotto dall’art. 2, comma 24, D.Lgs n. 128 del 2010, articolo 29 – bis e successivi che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e le procedure conseguenti.

la Deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 “ D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all’autorizzazione integrata ambientale – Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande …;

Delibera di Giunta Regionale n. 1105 del 28/04/2009 “Approvazione linee guida per la valutazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale per gli allevamenti zootecnici e del Piano di Monitoraggio e Controllo” che stabilisce i criteri con i quali devono essere richieste e rilasciate le autorizzazioni integrate ambientali limitatamente agli allevamenti zootecnici.

La Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (MTD/BAT) concernenti l’allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1100 del 31 luglio 2018 “Approvazione delle Linee guida per il riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) allevamenti a seguito delle nuove disposizioni comunitarie approvate con Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 "BAT Conclusions".

Pagamento oneri istruttoria

Deliberazione della Giunta regionale n. 1519 del 26 maggio 2009, all’Allegato A, la Regione Veneto ha dettagliato le modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura AIA regionale e provinciale ai sensi del DM 24/04/2008.

 

Scadenze

Le Autorizzazioni Integrate Ambientali allevamenti dovranno essere riesaminate e, se necessario, adeguate con riferimento alle nuove BAT Conclusions entro il 21 febbraio 2021, come indicato dalla Dgr n. 1100 del 31 luglio 2018.

Ai sensi dell’allegato C alla Dgr n. 1100/2018, entro il 30 aprile di ogni anno, il Gestore è tenuto alla trasmissione per via telematica dei dati relativi ai controlli previsti nel PMC effettuati nell’anno solare precedente utilizzando lo specifico software regionale. Nel report dovrà essere contenuta la descrizione e il commento sui dati raccolti, evidenziando eventuali aspetti migliorativi (in termini di significativa riduzione delle emissioni e/o dei consumi) introdotti nel processo. Entro la medesima scadenza, dovrà essere inviata via pec ad ARPAV e Città metropolitana di Venezia, comunicazione dell’avvenuta predisposizione del PMC.

 

ModalitĂ  di trasmissione

La documentazione per le autorizzazioni integrate ambientali deve essere trasmessa unicamente via Suap del comune dove ha sede l’impianto ai seguenti soggetti:

  • CittĂ  metropolitana di Venezia, servizio agricoltura
  • ARPAV di Venezia
  • Comune dove ha sede l’impainto
  • Servizi veterinari di competenza (ULSS 3 o ULSS 4)
  • Comando provinciale dei Vigili del fuoco

 

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