EFFLUENTI ZOOTECNICI E ACQUE REFLUE

UTILIZZO AGRONOMICO EFFLUENTI ZOOTECNICI, MATERIALI DIGESTATI E ACQUE REFLUE


Normativa di riferimento
Normativa di riferimento La Direttiva Comunitaria 91/676/CEE, più comunemente nota come Direttiva Nitrati, ha dettato i principi fondamentali relativamente all’utilizzo agronomico degli effluenti di origine zootecnica e delle acque reflue provenienti da piccole aziende agroalimentari. I principi fondamentali di tale direttiva sono stati recepiti a livello nazionale con il D.Lgs. n. 152/2006 e con il D.M. 7 aprile 2006, ora sostituito dal D.M. 25 febbraio 2016 n. 5046. Il conseguente recepimento regionale è avvenuto sulla base di successivi provvedimenti (principalmente la DGR 2495/2006, la DGR 2439/2007, la DGR 1150/2011) ora ricompresi e aggiornati con la DGR 1835 del 25 novembre 2016 “ Disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto “.

 

A chi è rivolto il servizio
Le aziende agricole e/o zootecniche che intendono effettuare l’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, dei digestati e delle acque reflue sono tenute preventivamente a presentare la “comunicazione” di spandimento e, ove previsto, il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA che ha validità annuale) alla Provincia/Città metropolitana in cui ha sede l’allevamento.

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Come fare la comunicazione
In base all’art. 24 della DGR 1835/2016 i titolari/rappresentanti legali delle aziende che producono e/o utilizzano effluenti di allevamento, materiali assimilati a liquami e letami, acque reflue e digestato, sono tenuti a presentare la comunicazione alla Provincia (Città metropolitana) in cui ha sede l’allevamento/impianto, ovvero, se solo utilizzatori, nella Provincia (Città metropolitana) in cui ricade in prevalenza la superficie interessata allo spandimento. La comunicazione deve essere presentata 30 giorni prima dell’inizio dell’attività di spandimento, ha validità per 5 anni ma deve essere aggiornata tempestivamente in caso di modifiche inerenti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti o assimilati, dei terreni oggetto dell’utilizzazione agronomica, della consistenza degli allevamenti e degli stoccaggi. La comunicazione deve essere compilata utilizzando l’applicativo web regionale denominato “applicativo nitrati” e sottoscritta dal titolare/rappresentante legale, quindi va inoltrata alla Città metropolitana via PEC all’indirizzo: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it. Sono escluse dall’obbligo di presentazione della comunicazione le aziende che producono e/o utilizzano meno di 1000 Kg/anno di azoto in zona vulnerabile e meno di 3000 Kg/anno di azoto in zona ordinaria.

 

Digestato agrozootecnico
Materiale derivante dalla digestione anaerobica delle seguenti sostanze:

1) Paglia , sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all’articolo 185, comma1, lettera f) del decreto legislativo 152/2006.

2) Materiale agricolo derivante da colture agrarie. Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 , convertito con modificazione dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, per gli impianti autorizzati successivamente all’entrata in vigore del DM 25/02/2016 tale materiale non potrà superare il 30 % in termini di peso complessivo.

3) Effluenti di allevamento 4)Materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1B del decreto 6 luglio 2012.
 

Digestato agroindustriale
Materiale derivante dalla digestione anaerobica delle seguenti sostanze: 1) acque reflue 2) residui dell’attività agroalimentare 3) acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla legge 11 novembre 1006, n. 574. 4) sottoprodotti di origine animale 5) eventualmente anche in miscela con i materiali e le sostanze che sono compresi nella definizione di digestato agro zootecnico.

 

Acque reflue di cantina
La DGR 1835/2016 all’art. 29 comma 4, stabilisce che sono ritenuti non rilevanti dal punto di vista ambientale quantitativi di acque reflue prodotte da aziende vitivinicole, uguali o inferiori a 1000 m3 annui che corrispondono indicativamente ad apporti complessivi di azoto inferiori ai 250 kg, a condizione che queste vengano distribuite su terreni agricoli dei quali i produttori abbiano titolo di disponibilità, in un quantitativo massimo pari a 100 m3 per ettaro per anno. Per tali tipologie di acque reflue quindi non è più necessario inviare la comunicazione che dovrà essere sostituita con una “dichiarazione di non rilevanza” ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 secondo il modello “Allegato 10” alla Dgr 1835/2016. Dal mese di marzo 2017 la Regione ha messo a disposizione per le aziende vitivinicole una versione dell’applicativo nitrati che recepisce gli aggiornamenti normativi. Tale dichiarazione deve essere trasmessa al Servizio agricoltura della Città metropolitana di Venezia tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it, entro trenta giorni dall’avvio della produzione di acque reflue, non è soggetta a rinnovo, ma va aggiornata ogni volta che subentrino modifiche rispetto a quella precedentemente inviata. Una copia della dichiarazione e di tutti gli atti necessari ad attestarne la veridicità va conservata in azienda per i controlli successivi da parte delle autorità competenti.



Ulteriori informazioni relative alla normativa e alle procedure, nonché le istruzioni per l’accesso all’applicativo regionale nitrati possono esser reperite sul sito della Regione Veneto