FANGHI IN AGRICOLTURA

L'utilizzazione in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici richiede specifica autorizzazione della Città metropolitana di Venezia


A chi si rivolge: ai soggetti che a vario titolo possono utilizzare, a fini agronomici i fanghi, ad esempio il produttore del fango qualora provveda direttamente allo spandimento o l’agricoltore.


Cosa fare: Al fine di ottenere l'autorizzazione il richiedente deve presentare formale richiesta alla Città metropolitana di Venezia - Servizio ambiente, per il tramite del SUAP del comune nel cui territorio sono ubicati i terreni interessati alla distribuzione di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici.
Ad esempio se il richiedente ha terreni in due comuni dovrà presentare due domande.


Contenuti e allegati della richiesta sono disciplinati dalla Regione con DgrV 2241 del 9/08/2005, punto 3. La richiesta è soggetta a imposta di bollo che si paga tramite SUAP.


Come si svolge: Ricevuta l'istanza e completata l'istruttoria, l’ente rilascia l’autorizzazione, indicando le prescrizioni a cui l’utilizzatore deve attenersi, nel termine di 90 giorni, fatte salve eventuali richieste di chiarimenti ed integrazioni della documentazione tecnica trasmessa.

L'autorizzazione ha una validità massima di 15 anni.


Cosa fare dopo aver ottenuto l’autorizzazione: Il titolare dell'autorizzazione deve notificare con almeno 20 giorni di anticipo alla Città metropolitana di Venezia, al Dipartimento ARPAV provinciale, al Comune e al conduttore dei terreni, le date previste per i singoli spargimenti sul terreno.
La notifica deve essere trasmessa per il tramite del SUAP del comune dove avviene lo spandimento allegando analisi chimiche e microbiologiche dei fanghi, relazione agronomica, mappali oggetto dell’intervento e la loro planimetria , secondo le modalità previste dalla DgrV 2241 del 9/8/2005.
Eventuali modifiche delle date devono essere prontamente notificate agli enti sopra citati e al conduttore dei terreni.


Autoritàƒ a cui presentare ricorso: Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica


Principale normativa di riferimento. Direttiva 86/278/CEE - D.Lgs n. 99 del 27 gennaio 1992 - D.Lgs 152/2006 - Legge 130/2018 art. 41 - DGRV n. 2241/2005 - DGRV n. 235/2009.